LEGGE 10 aprile 1991 n. 125                                   

AZIONI POSITIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITÀ UOMO-DONNA
NEL LAVORO

(Gazzetta Ufficiale 15 Aprile 1991, n.88)


Articolo 1
(Finalità)


1. Le disposizioni contenute nella presente legge hanno lo scopo di favorire l`occupazione femminile e di
realizzare, l`ugualianza sostanzialmente tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l`adozione di misure,
denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione
di pari opportunità.

2. Le azioni positive di cui al comma 1 hanno in particolare lo scopo di:

a) eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella formazione scolastica e professionale,
nell`accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità.

b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l`orientamento
scolastico e professionale e gli strumenti della formazione; favorire l`accesso al lavoro autonomo e alla
formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;

c) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del
sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione nell`avanzamento professionale e di carriera
ovvero nel trattamento economico e retributivo:

d) promuovere l`inserimento delle donne nelle attività nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono
sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità:

e) favorire anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro
l`equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore riparazione di tali responsabilità tra i due
sessi.

3. Le azioni positive di cui commi 1 e 2 possono essere promosse dal Comitato di cui all`articolo 5 e dai
consiglieri di parità di cui all`articolo 8 dai centri per la parità e le pari opportunità a livello nazionale locale e
aziendale comunque denominati dai datori di lavoro pubblici e privati dai centri di formazione professionale dalle
organizzazioni sindacali nazionali e territoriali anche su proposta delle rappresentanze sindacali aziendali o degli
organismi rappresentativi del personale di cui all`articolo 25 della legge 29 marzo 1983 n. 93

Articolo 2
(Attuazione di azioni positive, finanziamenti)


1. Le imprese anche in forma cooperativa i loro consorzi gli enti pubblici economici le associazioni sindacali dei
lavoratori e i centri di formazione professionale che adottano i progetti di azioni positive di cui all`articolo 1,
possono richiedere al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziati
connessi all`attuazione dei predetti progetti ad eccezione di quelli di cui all`articolo 3.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all`articolo 5 ammette i progetti di
azioni positive al beneficio di cui al comma 1 e con lo stesso provvedimento autorizza le relative spese.

L`attuazione dei progetti di cui al comma 1 deve comunque avere inizio entro due mesi dal rilascio
dell`autorizzazione.

3. Con decreto emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro
sono stabilite le modalità di presentazione delle richieste di erogazione dei fondi e dei tempi di realizzazione del
progetto. In ogni
caso i contributi devono essere erogati sulla base della verifica dell`attuazione del progetto di azioni positive, o
di singole parti, in relazione alla complessità del progetto stesso. La mancata attuazione del progetto comporta
la decadenza del
beneficio e la restituzione delle somme eventualmente già riscosse in caso di attuazione parziale, la decadenza
opera limitatamente alla parte non attuata la cui valutazione é effettuata in base ai criteri determinati dal decreto
di cui al presente comma

4.I progetti di azioni positive concordate dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale hanno precedenza nell`accesso al beneficio di cui al comma 1.

5. L`accesso ai fondi comunitari destinati alla realizzazione di programmi o progetti di azioni positive ad
eccezione di quelli di cui all`articolo 3 é subordinato al parere del Comitato di cui all`articolo 5.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e tutti gli enti pubblici non economici, nazionali, regionali
e locali, sentiti gli organismi rappresentativi del personale di cui all`articolo 25 della legge 29 marzo 1983 n. 93
o in loro mancanza, le organizzazioni sindacali locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative
sul piano nazionale sentito inoltre,
in relazione alla sfera d`azione della propria attività, il Comitato di cui all`articolo 5 o il consigliere di parità di cui
all`articolo 8 adottano piani di azioni positive tendenti ad assicurare nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli
ostacoli che, di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e
donne.

Articolo 3
(Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale)


1. Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell`obietivo di cui all`articolo1.
comma 1, autorizzati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n.
845 ed approvati dal Fondo sociale europeo é destinata una quota del Fondo di rotazione istituito dall`articolo
25 della stessa legge, determinata annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica. In sede di prima applicazione la predetta quota é fissata nella misura del dieci per
cento.

2. La finalizzazione dei progetti di formazione al perseguimento dell`obiettivo di cui all`articolo 1, comma 1,
viene accertata, entro il 31 marzo dell`anno in cui l`iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale
per l`impiego.
Scaduto il termine al predetto accertamento provvede il Comitato di cui all`articolo 5.

3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 1 é ripartita tra le regioni in misura proporzionale
all`ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati.

Articolo 4
(Azioni in giudizio)


1. Costituisce discriminazione ai sensi della legge 9 dicembre 1977 n. 903 qualsiasi atto o comportamento che
produca un effetto pregiudizievole discriminando anche in via indiretta i lavoratori in ragione del sesso.

2. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente alla adozione di criteri che
svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori dell`uno dell`altro sesso e riguardano requisiti non
essenziali
allo svolgimento dell`attività lavorativa.

3. Nei concorsi pubblici e nelle forme di selezione attuate da imprese private e pubbliche la prestazione richiesta
deve essere accompagnata dalle parole "dell`uno o dell`altro sesso", fatta eccezione per casi in cui il riferimento
al sesso costituisca requisito essenziale per la natura del lavoro o della prestazione.

4. Chi intende agire in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni ai sensi dei commi 1 e 2 e non ritiene di
avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di
conciliazione ai sensi dell`articolo 410 del codice di procedura civile anche tramite il consigliere di parità di cui
all`articolo 8, comma 2, competente per territorio.

5. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle
assunzioni, ai regimi retributivi, all`assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in
carriera ed ai licenziamenti
- idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell`esistenza di atti o comportamenti
discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l`onere della prova sulla insussistenza della
discriminazione.

6. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere
collettivo, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle
discriminazioni, il ricorso può essere proposto dal consigliere di parità istituito a livello regionale previo parere
non vincolante del collegio istruttorio di cui all`articolo 7, da allegare al ricorso stesso, e sentita la commissione
regionale per l`impiego.

Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla richiesta del parere al collegio istruttorio, il ricorso può essere
comunque proposto.

7. Il giudice nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del comma 6,
ordina al datore di lavoro di definire, sentite le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, le
organizzazioni sindacali locali aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, nonché il consigliere regionale per la parità competente per territorio, un piano di rimozione delle
discriminazioni accertate. Nella sentenza il giudice fissa un termine per la definizione del piano.

8. In caso di mancata ottemperanza alla sentenza di cui al comma 7 si applica l`articolo 650 del codice penale
richiamato dall`articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

9. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dei commi 1 e 2, posti in essere da
imprenditori ai quali siano stati accordati benefici ai sensi delle vigenti leggi dello Stato, ovvero che abbiano
stipulato contratti di appalto attinenti all`esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, viene
comunicato immediatamente dall`ispettorato del lavoro ai Ministri nelle cui amministrazioni sia stata disposta la
concessione del beneficio o dell`appalto. Questi adottano le opportune determinazioni, ivi compresa, se
necessario, la revoca del beneficio e, nei casi più gravi o nel caso di recidiva, possono decidere l`esclusione del
responsabile per un periodo di tempo fino a due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni
finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto. Tale disposizione si applica anche quando si tratti di
agevolazioni finanziarie creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l`ispettorato del lavoro
comunica direttamente la discriminazione accertata per l`adozione delle sanzioni previste.

10. Resta fermo quanto stabilito dall`articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

Articolo 5
(Comitato nazionale per l`attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità
tra lavoratori e lavoratrici)


1. Al fine di promuovere la rimozione dei comportamenti discriminatori per sesso e di ogni altro ostacolo che
limiti di fatto l`uguaglianza delle donne nell`accesso al lavoro e sul lavoro e la progressione professionale e di
carriera é istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Comitato nazionale per
l`attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici.

2. Fanno parte del Comitato:

a) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale o per sua delega, un Sottosegretario di Stato, con funzioni di
presidente;

b) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul
piano nazionale;

c) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori economici,
maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

d) un componente designato unitariamente dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo più rappresentative sul piano nazionale;

e) undici componenti designati dalle associazioni e dai movimenti femminili più rappresentativi sul piano
nazionale operanti nel campo delle parità e delle pari opportunità nel lavoro;

f) il consigliere di parità componente la commissione centrale per l`impiego.

3. Partecipano, inoltre, alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto:

a) sei esperti in materia giuridiche, economiche e sociologiche, con competenze in materia di lavoro;

b) cinque rappresentanti, rispettivamente, dei Ministeri della pubblica istruzione, di grazia e giustizia, degli affari
esteri
dell`industria, del commercio e dell`artigianato, del Dipartimento della funzione pubblica;

c) cinque funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a quella di
primo dirigente, in rappresentanza delle Direzioni generali per l`impiego dei rapporti di lavoro, per l`osservatorio
del mercato del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale nonché dell`ufficio centrale per l`orietamento e la
formazione professionale dei lavoratori.

4. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e sono nominati dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
Per ogni componente effettivo é nominato un supplente.

5. Il Comitato é convocato, oltre che ad iniziativa del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, quando ne
facciano richiesta metà più uno dei suoi componenti.

6. Il Comitato delibera in ordine al proprio funzionamento e a quello del collegio istruttorio e della segreteria
tecnica di cui all`articolo 7, nonché in ordine alle relative spese.

7. Il vicepresidente del Comitato é designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell`ambito dei
suoi componenti.

Articolo 6
(Compiti del Comitato)


1. Per il perseguimento delle finalità di cui all`articolo 5, comma 1, il Comitato adotta ogni iniziativa utile ed in
particolare:

a) formula proposte sulle questioni generali relative all`attuazione degli obiettivi della parità e delle pari
opportunità nonché per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente che direttamente incide sulle
condizioni di lavoro delle donne;

b) informa e sensibilizza l`opinione pubblica sulla necessità di promuovere le pari opportunità per le donne nella
formazione e nella vita lavorativa;

c) promuove l`adozione di azioni positive da parte delle istituzioni pubbliche preposte alla politica del lavoro
nonché da parte dei soggetti di cui all`articolo 2;

d) esprime, a maggioranza, parere sul finanziamento dei progetti di azioni positive ed opera il controllo sui
progetti in itinere verificandone la corretta attuazione e l`esito finale;

e) elabora codici di comportamento diretti a specificare le regole di condotta conformi alla parità é ad
individuare le manifestazioni anche indirette delle discriminazioni;

f) verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente in materia di parità;

g) propone soluzioni alle controverse collettive, anche indirizzando gli interessati all`adozione di piani di azioni
positive per la rimozione delle discriminazioni pregresse e la creazione di pari opportunità per le lavoratrici;

h) può richiedere all`ispettorato del lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione
occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione
professionale;

i) promuove una adeguata rappresentanza di donne negli organismi pubblici nazionali e locali competenti in
materia di lavoro e formazione professionale;

l) redige il rapporto di cui all`articolo 10.

Articolo 7
(Collegio istruttorio e segreteria tecnica)


1. Per l`struzione degli atti relativi alla individuazione e alla rimozione delle discriminazioni e per la redazione dei
pareri al Comitato di cui all`articolo 5 e ai consiglieri di parità, é istituito un collegio istruttorio così composto:

a) il vicepresidente del Comitato di cui all`articolo 5 che lo presiede;

b) un magistrato designato dal Ministero di grazia e giustizia tra quelli che svolgono funzioni di giudice del
lavoro;

c) un dirigente superiore del ruolo dell`ispettorato del lavoro;

d) gli esperti di cui all`articolo 5 comma 3, lettera a);

e) il consigliere di parità di cui all`articolo 8, comma 4.

2. ove si renda necessario per le esigenze di ufficio, i componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, su
richiesta del Comitato di cui all`articolo 5 possono essere elevati a due possono essere elevati a due.

3. Al fine di provvedere alla gestione amministrativa ed al supporto tecnico del Comitato e del collegio
istruttorio é istituita la segreteria tecnica. Essa ha compiti esecutivi alle dipendenze della presidenza del Comitato
ed é composta di personale proveniente dalle varie direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale coordinato da un dirigente generale del medesimo Ministero. La composizione della segreteria tecnica é
determinata con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato.

4. Il Comitato ha facoltà di deliberare in ordine alla stipula di convenzioni per la effettuazione di studi e di
ricerche.

Articolo 8
(Consiglieri di parità)


1. consiglieri di parità di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984,n. 726 convertito, con modificazioni dalla legge
19 dicembre 1984 n. 863, sono componenti tutti gli effetti delle rispettive commissioni regionali per l`impiego.

2. A livello provinciale é nominato un consigliere di parità presso la commissione circoscrizionale per l`impiego
che ha sede nel capoluogo di provincia, con facoltà di intervenire presso le altre commissioni circoscrizionali per
l`impiego operanti nell`ambito della medesima provincia.

3. I consiglieri di parità di cui ai comuni 1 e 2 sono nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su
designazione del competente organo delle regioni sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale e devono essere scelti tra le persone che abbiano maturato un`esperienza
tecnico professionale di durata almeno triennale nelle materie concernenti l`ambito della presente legge.

4.Il consigliere di parità di cui all`articolo 4, comma 2. della legge 28 febbraio 1987, n.56, é componente con
voto deliberativo della commissione centrale per l`impiego.

5. Qualora si determini parità di voti nelle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 4 prevale il voto del presidente.

6. Oltre ai compiti ad essi assegnati dalla legge nell`ambito delle competenze delle commissioni circoscrizionali,
regionali e centrale per l`impiego, i consiglieri di parità svolgono ogni utile iniziativa per la realizzazione delle
finalità della presente legge. Nell`esercizio delle funzioni loro attribuita i consiglieri di parità sono pubblici
funzionari e hanno l`obbligo di rapporto all`autorità giudiziaria per i reati di cui vengono a conoscenza
nell`esercizio delle funzioni medesime. I consiglieri di parità, ai rispettivi livelli, sono componenti degli organismi
di parità presso gli enti locali regionali e provinciali.

7. Per l`espletamento dei propri compiti i consiglieri di parità possono richiedere all`ispettorato del lavoro di
acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione
allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale.

8. I consiglieri di parità di cui al comma 2 e quelli regionali competenti per territorio, ferma restando l`azione in
giudizio di cui all`articolo 4, comma 6, hanno facoltà di agire in giudizio sia nei procedimenti promossi davanti al
pretore in funzione di giudice del lavoro che davanti al tribunale amministrativo regionale su delega della
lavoratrice ovvero di intervenire nei giudizi promossi dalla medesima ai sensi dell`articolo 4.

9. I consiglieri di parità ricevono comunicazioni sugli indirizzi dal Comitato di cui all`articolo 5 e fanno ad esso
relazione circa la propria attività. I consiglieri di parità hanno facoltà di consultare il Comitato e il consigliere
nazionale di parità su ogni questione ritenuta utile.

10. I consiglieri di parità di cui ai commi 1, 2 e 4, per l`esercizio delle loro funzioni, sono domiciliari
rispettivamente presso l`ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, l`ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione e presso una direzione generale del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. Tali uffici assicurano la sede, l`attrezzatura, il personale e quanto necessario all`espletamento delle
funzioni dei consiglieri di parità. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto puó
modificare la collocazione del consigliere di parità nell`ambito del Ministero.

11. Oltre al gettone giornaliero di presenza per la partecipazione alle riunioni delle commissioni circoscrizionali
regionali e centrale per l`impiego, spettano ai consiglieri di parità gettoni dello stesso importo per le giornate di
effettiva presenza nelle sedi dove sono domiciliati in ragione del loro ufficio entro un limite massimo fissato
annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L`onere relativo fa carico al bilancio
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

12. Il consigliere di parità ha diritto, se lavoratore dipendente a permessi non retribuiti per l`espletamento del
suo mandato. Quando intenda esercitare questo diritto deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di
regola tre giorni prima.

Articolo 9
(Rapporto sulla situazione personale)


1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti sono tenute a redigere un rapporto
almeno ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in
relazione allo stato delle assunzioni, della formazione categorica o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità
dell`intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti dei prepensionamenti e pensionamenti, della
retribuzione effettivamente corrisposta.

2. Il rapporto di cui al comma 1 é trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere regionale di
parità.

3. Il primo rapporto deve essere redatto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in
conformità alle indicazioni definite nell`ambito delle specificazioni di cui al comma 1, dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

4. Qualora nei termini prescritti, le aziende di cui al comma 1 non trasmettano il rapporto, l`ispettorato regionale
del lavoro, previa segnalazione dei soggetti di cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro
sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all`articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Nei casi piú gravi puó essere disposta la sospensione per
un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall`azienda.

Articolo 10
(Relazione al Parlamento)


1. Trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale riferisce, entro trenta giorni, alle componenti commissioni parlamentali del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati sull`attuazione della legge stessa, sulla base di un rapporto redatto dal Comitato di cui
all`articolo 5.

Articolo 11
(Copertura finanziaria)


1. Per il funzionamento degli organi di cui agli articoli 5 e 7 a decorrere dal 1991, é autorizzata la spesa di lire
1.000 milioni annui. Per il finanziamento degli interventi previsti dall`articolo 2 é autorizzata, a decorrere dal
1991, la spesa di lire 9.000 milioni annui.

2. All`onere di lire 10.000 milioni annui nel triennio 1991 - 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l`anno 1991 utilizzando l`accantonamento "Finanziamento del Comitato nazionale per
la parità presso il Ministero e delle azioni positive per le pari opportunità".

3. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservare come legge dello Stato.