Legge 25 febbraio 1992, n. 215                                               

Azioni positive per l'imprenditoria femminile.

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 marzo 1992, n. 56)


Art. 1.
Principi generali.


1. La presente legge è diretta a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne
nell'attività economica e imprenditoriale.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in particolare, dirette a:

a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa;

b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici;

c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile;

d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne;

e) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più
innovativi dei diversi settori produttivi.

Art.2.
Beneficiari.


1. Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge i seguenti soggetti:

a) le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le
società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi
di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché? le imprese individuali gestite da
donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei
servizi;

b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale
misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione
imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore
al 70 per cento a donne.

Art.3.
Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile.


1. E' istituito il Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, di seguito denominato Fondo, con
apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in lire trenta miliardi per il triennio 1992-1994, in
ragione di lire dieci miliardi annui.

Art.4.
Incentivazioni per la promozione di nuove imprenditorialità femminili e per l'acquisizione di servizi reali.


1. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3, ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera a),
costituiti in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, possono essere concessi:

a) contributi in conto capitale fino al 50 per cento delle spese per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o
per l'acquisto di attività? commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del
commercio o dei servizi, nonché? per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di
innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;

b) contributi fino al 30 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della
produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il
collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di
commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti e operano nei territori di cui all'allegato al regolamento
(CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino
industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 112 del 25 aprile 1989, e interessati dalle azioni comunitarie
di sviluppo di cui al citato regolamento (CEE) n. 2052/88, i contributi previsti dal comma 1, lettere a) e b),
possono essere elevati, rispettivamente, fino al 60 ed al 40 per cento.

3. A valere sulle disponibilità di cui al comma 1 sono concessi contributi fino ad un ammontare pari al 50 per
cento delle spese sostenute dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), per le attività ivi previste.

Art.5.
Crediti di imposta.


1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, possono richiedere, in luogo dei contributi previsti dal medesimo
articolo 4, ed in misura ad essi equivalente, di usufruire di crediti di imposta ai quali si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

2. Per la concessione dei crediti di imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10
della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le relative modalità di
attuazione.

Art. 6.
Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni.


1. I criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per la concessione delle agevolazioni previste
dall'articolo 4 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con i Ministri competenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari.

Art.7.
Revoca e cumulabilità delle agevolazioni.


1. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 possono essere revocate dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri competenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari, per il
venir meno di uno o più dei requisiti prescritti per la concessione delle agevolazioni medesime. A tal fine le
amministrazioni competenti per la concessione delle agevolazioni possono disporre ispezioni e verifiche presso i
soggetti beneficiari.

2. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 sono cumulabili con gli altri benefici previsti dalla presente legge
nonché con i benefici previsti da altre leggi dello Stato e delle regioni, entro il limite massimo dell'80 per cento
della spesa ammessa all'agevolazione.

Art.8.
Finanziamenti agevolati.


1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono essere concessi dagli istituti ed aziende di
credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive modificazioni, finanziamenti
agevolati ai fini previsti dall'articolo 4, comma 1, di importo non superiore a trecento milioni e di durata non
superiore a cinque anni, ad un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso di riferimento in vigore per il
settore cui appartiene l'impresa beneficiaria.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti ed operano nei territori di cui all'allegato al citato
regolamento (CEE) n. 2052/88 e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con la
citata decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, e interessati dalle azioni
comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento (CEE) n. 2052/88, il tasso di interesse può essere ridotto
fino al 40 per cento del tasso di riferimento.

3. L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è autorizzato ad effettuare tutte le
operazioni finanziarie previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, con gli istituti e le aziende di
credito di cui al comma 1 del presente articolo, allo scopo di porre i predetti istituti ed aziende in grado di
praticare i tassi di interesse agevolati previsti dai commi 1 e 2.

4. Per gli interventi previsti dai commi 1, 2 e 3 è conferito annualmente al Mediocredito centrale il 10 per cento
delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3.

Art.9.
Garanzia integrativa.


1. I finanziamenti previsti dall'articolo 8 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 20
della legge12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, ovvero, in relazione al settore di appartenenza
dei richiedenti, dalle garanzie del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, o del Fondo di
cui all'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 20 della citata
legge n. 675 del 1977 e del Fondo di cui all'articolo 7 della citata legge n. 517 del 1975 può essere accordata,
su richiesta degli istituti ed aziende di credito o dei beneficiari dei finanziamenti, con deliberazione del
Mediocredito centrale. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 1 della citata legge n. 1068 del 1964 può essere
accordata con deliberazione del comitato previsto dall'articolo 3 della medesima legge.

Art.10.
Comitato per l'imprenditoria femminile.


1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il Comitato per l'imprenditoria
femminile composto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per sua delega, da un
Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro del tesoro, o da loro delegati; da una rappresentante degli
istituti di credito, da una rappresentante per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello
nazionale della cooperazione, della piccola industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo
e dei servizi.

2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
su designazione delle organizzazioni di appartenenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e restano in carica tre anni. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente.

3. Il Comitato elegge nel proprio ambito uno o due vicepresidenti; per l'adempimento delle proprie funzioni esso
si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dai Ministri di cui al comma 1.

4. Il Comitato ha compiti di indirizzo e di programmazione generale in ordine agli interventi previsti dalla
presente legge; promuove altresì lo studio, la ricerca e l'informazione imprenditorialità femminile.

5. Per le finalità di cui al presente articolo il Comitato stabilisce gli opportuni collegamenti con il Servizio centrale
per la piccola industria e l'artigianato di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge 5 ottobre 1991, n.
317, e si avvale di consulenti, individuati tra persone aventi specifiche competenze professionali ed esperienze in
materia di imprenditoria femminile.

6. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa annua di lire cinquecento
milioni a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3.

Art.11.
Relazione al Parlamento.


1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica lo stato di attuazione della presente legge,
presentando a tal fine una relazione annuale al Parlamento.

Art.12.
Iniziative delle regioni.


1. Le regioni, anche a statuto speciale, nonché? le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le
finalità coerenti con la presente legge, in accordo con le associazioni di categoria, programmi che prevedano la
diffusione di informazioni mirate, nonché la realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di
progettazione organizzativa, di supporto alle attività agevolate dalla presente legge.

2. Per la realizzazione di tali programmi, le regioni possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e
privati che abbiano caratteristiche di affidabilità e consolidata esperienza in materia e che siano presenti
sull'intero territorio regionale.
3. Per la realizzazione dei programmi di intervento di cui al comma 1, le regioni possono ottenere contributi dal
Fondo di cui all'articolo 3 in misura non superiore al 30 per cento della spesa prevista.

Art.13.
Copertura finanziaria.


1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire dieci miliardi per l'anno 1992, lire dieci miliardi per l'anno
1993 e lire dieci miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento Interventi vari nel campo sociale (Imprenditorialità
femminile)¯.

1.Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.