Legge 9 dicembre 1977, n. 903.                            

Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro


Art. 1

E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, indipendentemente
dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia
professionale.

La discriminazione di cui al comma precedente è vietata anche se attuata:

1) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza;

2) in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma
pubblicitaria che indichi come requisito professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso.

Il divieto di cui ai commi precedenti si applica anche alle iniziative in materia di orientamento, formazione,
perfezionamento, e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti.

Eventuali deroghe alle disposizioni che precedono sono ammesse soltanto per mansioni di lavoro
particolarmente pesanti individuate attraverso la contrattazione collettiva.

Non costituisce discriminazione condizionare all'appartenenza ad un determinato sesso l'assunzione in attività
della moda, dell'arte e dello spettacolo, quando ciò sia essenziale alla natura del lavoro o della prestazione.

Art. 2

La lavoratrice ha diritto alla stessa retribuzione del lavoratore quando le prestazioni richieste siano uguali o di
pari valore.

I sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione delle retribuzioni debbono adottare criteri
comuni per uomini e donne.

Art. 3

E' vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche, delle
mansioni e la progressione nella carriera.

Le assenze dal lavoro, previste dagli artt. 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono considerate ai fini
della progressione nella carriera, come attività lavorativa quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo
particolari requisiti.

Art. 4

Le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, possono optare di
continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative,
regolamentari e contrattuali, previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della
data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Per le lavoratrici che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino ancora attività lavorativa pur
avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al
datore di lavoro di cui al comma precedente.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle lavoratrici che maturino i requisiti previsti entro i tre
mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge.

In tal caso la comunicazione al datore di lavoro dovrà essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti
vengono maturati.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano alle lavoratrici le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n.
604, e successive modifiche ed integrazioni, in deroga all'art. 11 della legge stessa.

Art. 5

Nelle aziende manifatturiere, anche artigianali, è vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6. Tale
divieto non si applica alle donne che svolgono mansioni direttive, nonché alle addette ai servizi sanitari aziendali.

Il divieto di cui al comma precedente può essere diversamente disciplinato, o rimosso, mediante contrattazione
collettiva, anche aziendale, in relazione a particolari esigenze della produzione e tenendo conto delle condizioni
ambientali del lavoro e dell'organizzazione dei servizi. Della relativa regolamentazione le parti devono
congiuntamente dare comunicazione entro quindici giorni all'Ispettorato del lavoro, precisando il numero delle
lavoratrici interessate.

Il divieto di cui al primo comma non ammette deroghe per le donne all'inizio dello stato di gravidanza, e fino al
compimento del settimo mese di età del bambino.

Art. 6

Le lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, ai sensi dell'art.
314/20 del Codice Civile, possono avvalersi, sempreché in ogni caso il bambino non abbia superato al
momento dell'adozione o dell'affidamento i sei anni di età, dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'art. 4,
lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e del trattamento economico relativo, durante i primi tre mesi
successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria.

Le stesse lavoratrici possono altresì avvalersi del diritto di assentarsi dal lavoro di cui all'art. 7, primo comma,
della legge di cui sopra, entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia e sempreché il bambino
non abbia superato i tre anni di età, nonché del diritto di assentarsi dal lavoro previsto dal secondo comma dello
stesso art. 7.

Art. 7

Il diritto di assentarsi dal lavoro e il trattamento economico previsti rispettivamente dall'art. 7 e dal secondo
comma dell'art. 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono riconosciuti anche al padre lavoratore, anche
se adottivo o affidatario ai sensi dell'art. 314/20 del Codice Civile, in alternativa alla madre lavoratrice ovvero
quando i figli siano affidati al solo padre.

A tal fine, il padre lavoratore presenta al proprio datore di lavoro una dichiarazione da cui risulti la rinuncia
dell'altro genitore ad avvalersi dei diritti di cui sopra, nonché, nel caso di cui al secondo comma dell'art. 7 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, il certificato medico attestante la malattia del bambino.

Nel caso di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, il padre lavoratore, entro
dieci giorni dalla dichiarazione di cui al comma precedente, deve altresì presentare al proprio datore di lavoro
una dichiarazione del datore di lavoro dell'altro genitore da cui risulti l'avvenuta rinuncia.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai padri lavoratori, compresi gli apprendisti, che prestino
la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, nonché alle dipendenze delle amministrazioni, dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni, delle province, dei comuni, degli altri enti pubblici, anche
a carattere economico, e delle società cooperative, anche se soci di quest'ultime. Sono esclusi i lavoratori a
domicilio e gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Art. 8

Per i riposi di cui all'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, con effetto dal 1° gennaio 1978, è dovuta
dall'ente assicuratore di malattia, presso il quale la lavoratrice è assicurata, un'indennità pari all'intero ammontare
della retribuzione relativa ai riposi medesimi.

L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'ente
assicuratore.

All'onere derivante agli enti di malattia per effetto della disposizione di cui al primo comma, si fa fronte con
corrispondenti apporti dello Stato. A tal fine gli enti di malattia tengono apposita evidenza contabile.

Art. 9

Gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico possono essere
corrisposti, in alternativa, alla donna lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti
per il lavoratore o pensionato. Nel caso di richiesta di entrambi i genitori gli assegni familiari, le aggiunte di
famiglia e la maggiorazione delle pensioni per familiari a carico debbono essere corrisposti al genitore con il
quale il figlio convive.

Sono abrogate tutte le disposizioni legislative che siano in contrasto con la norma di cui al comma precedente.

Art. 10

Alla lettera b) dell'art. 205 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le
parole «loro moglie e figli» sono sostituite con le parole «loro coniuge e figli».

Art. 11

Le prestazioni ai superstiti, erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti, gestita dal Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, sono estese, alle stesse condizioni previste per
la moglie dell'assicurato o del pensionato, al marito dell'assicurata o della pensionata deceduta posterior mente
alla data di entrata in
vigore della presente legge.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici
nonché in materia di trattamenti pensionistici sostitutivi ed integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e di trattamenti a carico di fondi, gestioni ed enti istituiti per lavoratori
dipendenti da datori di lavoro esclusi od esonerati dall'obbligo dell'assicurazione medesima, per lavoratori
autonomi e per liberi professionisti.

Art. 12

Le prestazioni ai superstiti previste dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, e della legge 5 maggio 1976, n. 248, sono estese alle stesse condizioni stabilite per la moglie del
lavoratore al marito della lavoratrice deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13

L'ultimo comma dell'art. 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti ai fini di discriminazione
politica, razziale, di lingua o desso».

Art. 14

Alle lavoratrici autonome che prestino lavoro continuativo nell'impresa familiare è riconosciuto il diritto di
rappresentare l'impresa negli organi statutari delle cooperative, dei consorzi e di ogni altra forma associativa.

Art. 15

Qualora vengano posti in essere comportamenti diretti a violare le disposizioni di cui agli articoli 1 e 5 della
presente legge, su ricorso del lavoratore o per sua delega delle organizzazioni sindacali, il pretore del luogo ove
è avvenuto il comportamento denunziato, in funzione di giudice del lavoro, nei due giorni successivi, convocate
le parti e assunte sommarie informazioni, se ritenga sussistere la violazione di cui al ricorso, ordina all'autore del
comportamento denunziato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del
comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore definisce il giudizio
instaurato a norma del comma seguente.

Contro il decreto è ammessa entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti opposizione davanti al pretore
che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del
codice di procedura civile.

L'inottemperanza al decreto di cui al primo comma o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è
punita ai sensi dell'articolo 650 del Codice penale.

Ove le violazioni di cui al primo comma riguardino dipendenti pubblici si applicano le norme previste in materia
di sospensione dell'atto dell'art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Art. 16

L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 1, primo, secondo e terzo comma, 2, 3 e 4 della
presente legge, è punita con l'ammenda da L. 200.000 a L 1 .000.000.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 5 è punita con I ammenda da L. 20.000 a L. 100.000 per
ogni lavoratrice occupata e per ogni giorno di lavoro, con un minimo di L. 400.000.

Per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano le penalità previste dall'art. 31 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

Art. 17

Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 9 e 11 della presente legge, valutati, in ragione d'anno,
rispettivamente in 10 ed in 18 miliardi di lire, si provvede per l'anno finanziario 1977 con un'aliquota delle
maggiori entrate di cui al decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito nella legge 30 novembre 1976, n.
786, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

Il ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18

Il Governo è tenuto a presentare ogni anno al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente
legge.

Art. 19

Sono abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto con le norme della presente legge. In conseguenza,
cessano di avere efficacia le norme interne e gli atti di carattere amministrativo dello Stato e degli altri enti
pubblici in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Sono altresì nulle le disposizioni dei contratti collettivi o individuali di lavoro, dei regolamenti interni delle imprese
e degli statuti professionali che siano in contrasto con le norme contenute nella presente legge.


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.