Trasparenza

Sito web della funzione pubblica per la trasparenza, adempimenti e sanzioni.
 

Tutela della Privacy

Le Linee Guida del Garante della Privacy sono a:
nello specifico, le linee guida per la tutela della privacy relativamente a concorsi di questa delibera sono raggiungibili direttamente a Pubblicità per altre finalità della PA.
 
 
Comitato Garante del Codice Etico dell'I.N.F.N.
è stato pubblicata, con disposizione del 18/01/2017, la nomina del nuovo Comitato Garante del Codice Etico dell'I.N.F.N.
 

Applicazione del codice Minerva

Elaborato nell’ambito dell’attività svolta dalla Commissione Europea per la promozione della presenza femminile nella ricerca, il “Codice Minerva: la trasparenza per l’eccellenza” è un codice di procedura per le assunzioni raccomandato a Vienna nel giugno 2006 dalla Conferenza austriaca della Presidenza dell’Unione Europea sulle Risorse Umane: “A researchers’ labour market: Europe a pole of attraction, The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for their recruitment as a driving force for enhancing career prospect”.

Il documento rappresenta un naturale completamento della Carta europea dei ricercatori e del Codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori

Il Codice Minerva è costituito da cinque semplici regole per rendere più eque e trasparenti le procedure di valutazione dei ricercatori per l’assunzione e le progressioni di carriera:

  • Bando di concorso pubblicato almeno due mesi prima della selezione;
  • Tutti i criteri di valutazione devono essere pubblicati nel bando;
  • Pubblicazione dei curricula dei membri di commissione;
  • Pubblicazione dei curricula dei candidati;
  • Pubblicazione dei curricula dei vincitori.
Nel 2012 il CUG INFN chiese espressamente al Garante della Privacy se la pubblicazione dei curricula dei concorrenti fosse compatibile con il rispetto della privacy: Risposta del Garante al CUG INFN
 
La pubblicazione è possibile, per finalità di ricerca, ad esclusione di dati sensibili o giudiziari, vedi risposta del garante, salvo il diritto dell'interessato di opporsi per motivi legittimi
 
La delibera del 15 maggio 2014 chiarisce che nei concorsi, la pubblicazione è sicuramente possibile all'interno di un sito web ristretto ai partecipanti, come riportato qui sotto:

3.b. Graduatorie

Con riguardo alla pubblicità degli esiti delle prove concorsuali e delle graduatorie finali nonché, nei casi (e con le modalità) previsti, dei risultati di prove intermedie di concorsi e selezioni pubbliche e di altri procedimenti che prevedono la formazione di graduatorie, restano salve le normative di settore che ne regolano tempi e forme di pubblicità (ad es., affissione presso la sede dell’ente pubblico, pubblicazione nel bollettino dell’amministrazione o, per gli enti locali, all’albo pretorio). Tale regime di conoscibilità, come già rilevato in passato dal Garante, assolve alla funzione di rendere pubbliche le decisioni adottate dalla commissione esaminatrice e/o dall’ente pubblico procedente, anche al fine di consentire agli interessati l’attivazione delle forme di tutela dei propri diritti e di controllo della legittimità delle procedure concorsuali o selettive.

Anche a questo riguardo devono essere diffusi i soli dati pertinenti e non eccedenti riferiti agli interessati64. Non possono quindi formare oggetto di pubblicazione dati concernenti i recapiti degli interessati (si pensi alle utenze di telefonia fissa o mobile, l’indirizzo di residenza o di posta elettronica, il codice fiscale, l’indicatore Isee, il numero di figli disabili, i risultati di test psicoattitudinali o i titoli di studio), né quelli concernenti le condizioni di salute degli interessati (cfr. art. 22, comma 8, del Codice), ivi compresi i riferimenti a condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici.

Come già rilevato in passato dal Garante, al fine di agevolare le modalità di consultazione delle graduatorie oggetto di pubblicazione in conformità alla disciplina di settore (per finalità diverse dalla trasparenza), le stesse possono altresì essere messe a disposizione degli interessati in aree ad accesso selezionato dei siti web istituzionali consentendo la consultazione degli esiti delle prove o del procedimento ai soli partecipanti alla procedura concorsuale o selettiva mediante l’attribuzione agli stessi di credenziali di autenticazione (ad es., username o password, numero di protocollo o altri estremi identificativi forniti dall’ente agli aventi diritto, oppure mediante utilizzo di dispositivi di autenticazione, quali la carta nazionale dei servizi).