Ottobre 2016

La documentazione legislativa nazionale è raccolta sul portale INPS, insieme alla modulistica:

https://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5804

Per chiarimenti è consigliato chiamare il numero verde dell'INPS: 803164

LAVORATRICI E LAVORATORI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO

Le  norme  che  disciplinano  permessi  e  congedi  a  tutela  della  maternità  e  della  paternità  sono contenute  nel Decreto  Legislativo  n.  151  del  26  marzo  2001,  cosiddetto Testo  unico  delle disposizioni  legislative  in  materia  di  tutela  e  sostegno  della  maternità  e della  paternità (di  seguito denominato semplicemente T.U.)

https://web.infn.it/CUG/images/alfresco/NormativaPersonale/Maternita/2001-03-26_decreto_legislativo_n._151.pdf

Congedo di maternità e di paternità (Artt. 16-31 D.Lgs 151/2001)

E’ il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice madre o del  lavoratore  padre durante il periodo di gravidanza e puerperio. Fa parte dell’astensione obbligatoria anche il periodo tra  la  data  presunta  e quella  effettiva  del  parto,  sia  che  il  parto  avvenga  prima  o  dopo  la  data presunta (art. 16 c. 1 lett. d): il congedo si prolunga di ulteriori giorni.

Il  congedo  di  paternità (artt.  28  e  seguenti  del  T.U) è  il  periodo  di  astensione  dal  lavoro  del lavoratore padre nei casi di morte o grave infermità della madre, o nei casi in cui il figlio sia stato abbandonato dalla madre o affidato esclusivamente al padre.

Congedo parentale (art. 32 T.U., modif. dal D.Lgs. 80/2015).

E’ il periodo di astensione facoltativa dal lavoro usufruibile dai genitori successivamente al periodo di astensione obbligatoria. Nei primi dodici (12) anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro senza eccedere complessivamente il limite di 10 mesi:

la madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per una  durata non superiore a 6 mesi;

il padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a  6 mesi, elevabile a 7 qualora si astenga dal lavoro per un periodo  continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi; il   padre   lavoratore   può   richiederlo   dalla   nascita   del   figlio   (cioè   mentre   la   madre   è   in obbligatoria).

Hanno diritto al congedo parentale con le stesse modalità  anche i genitori adottivi  e affidatari.

Link alle Circolari e ai Documenti

INFN

Circolare   INFN   8671   del   17   Aprile   2000

Legge   8   marzo   2000,   n. 53,   avente   ad   oggetto

"disposizioni  per  il  sostegno  della  maternità,  per  il  diritto  alla  cura  e  alla  formazione  e  per  il

coordinamento dei tempi delle città (https://web.infn.it/CUG/images/alfresco/NormativaPersonale/Maternita/2000-04-17_circolare_INFN_8671.pdf)

Circolare  INFN  15182  del  18  Luglio  2000

Circolare  del  Ministero  del  Lavoro  e  della  Previdenza

Sociale n. 43/2000 7 luglio 2000

(

https://web.infn.it/CUG/images/alfresco/NormativaPersonale/Maternita/2000

-

07

-

18_circolare_INFN_15182.pdf

)

Circolare  2015  sul  Congedo  P

arentale

,  elevazione  dei  limiti  temporali  di  fruibilità  del  congedo

parentale da 8 a 12 anni di vita del figlio

(

https://web.infn.it/CUG/i

mages/alfresco/NormativaPersonale/Maternita/2015

-

12

-

09_Congedo_Parentale.pdf

)

Ulteriori documenti INPS

Circolare INPS n.40 23/02/2016

-

Fruizione del congedo parentale ad ore dei lavoratori iscritti alla

Gestione Dipendenti Pubblici; ulteriori precisazi

oni vedi circolare INPS 81/2015

(

https://web.infn.it/CUG/images/alfresco/NormativaPersonale/Maternita/2016

-

02

-

23_Circolare_numero_40_

INPS.pdf

Circolare  INPS  n.69  28

-

04

-

2016

-

Modifica  degli  artt.  16  e  26  T.U.  in  materia  di  congedo  di

maternità  in  caso  di  parto  prematuro  e  sospensione  del  congedo  in  caso  di  ricovero  del  bambino

(

https://web.infn.it/CUG/images/alfresco/NormativaPersonale/Maternita/2016

-

04

-

28_Circolare_numero_69_INPS.pdf

)

P

ERSONALE SOGGETTO

A GESTIONE SEPARATA

,

ASSEGNISTI

e Art. 2222

La

legge

240  del  30/12/2010  art.  22

disciplina  gli

Assegni  di  Ricerca  (

AdiR

)

e

prevede dall’anno

2011 l’applicazione agli assegnisti delle disposizioni di cui al DM 12 luglio 2007 *

affinché

la 

tutela    della    maternità    avvenga    nelle    forme    e  con    le    modalità    previste    per    il    lavoro

dipendente.

Congedo parentale

L’assegnista può usufruire, a  richiesta,  di uno  o  più  periodi  frazionati di  congedo  parentale 

(astensione facolt

ativa)  fino ad un massimo di tre mesi entro l’anno di vita del figlio o figlia.

L’a

rt. 1, comma 788 della Legge 296/2006 prevede la corresponsione, in favore degli assegnisti, di

un’indennità a cura dell’INPS per congedo parentale, limitatamente ad un

periodo di tre mesi entro

il primo anno di vita del bambino.

Durante detto periodo sia l’attività di ricerca che il pagamento dell’assegno vengono sospesi.

Molte

università   e   enti   di   ricerca   prolungano

,   a   costo   zero,

l’attività  lavorativa  del  periodo

corri

spondente al congedo.

Tale procedura è in fase di discussione a seguito di esplicita richiesta

del CUG.

Periodi di astensione per maternità

chi fa cosa

l’

assegnista apre

per conto suo la pratica all’INPS (si fa tutto on line

sul sito INPS

);

manda

copia della documentazione (INPS + certificato

, indicando la

data presunta

del

parto)

all’INFN;

l’INFN la  mette in congedo obbligatorio (le invia una lettera);

alla nascita del bambino è onere della madre darne comunicazione all’INFN e, sempre on

line,

darne comunicazione all’ INPS;

dopo che l’assegnista ha ricevuto l’intera cifra dall’INPS, presenta all’INFN il prospetto dei

soldi ricevuti e poi l’INFN integra.

l

a base di calcolo per il conteggio INPS gestione separata è la rata dell’assegno.