Affidamento Di Lavori, Servizi e Forniture ad Imprese Appaltatrici e/o Lavoratori Autonomi

La vigente normativa, che regola i rapporti con le imprese appaltatrici o i lavoratori autonomi nel caso di affidamento di lavori da svolgersi presso le nostre sedi  pone a carico dell’INFN alcuni obblighi: 

 

  • la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori loro affidati; 
  • la comunicazione di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate; 
  • la cooperazione e il coordinamento per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto attraverso l’elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi, da allegare  al contratto di appalto o d’opera, che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. 
  • il calcolo dei costi, non soggetti a ribasso, delle misure adottate per eliminare le interferenze o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. 

   

Al fine di adempiere a quanto sopra riportato sono state istituite delle procedure operative per una corretta gestione dei rapporti con le imprese appaltatrici e/o con i lavoratori autonomi che eseguono qualsiasi tipo di lavori all’interno delle nostre sedi.

Le procedure qui suggerite non si applicano ai cantieri temporanei o mobili di cui al Titolo IV del D.Lgs 81/08 ma sono utili solo all’applicazione dell’art. 26 del medesimo decreto.

   

Le procedure si differenziano a seconda che i lavori presentino o meno rischi da interferenza ossia possiamo definire le interferenze come:

Contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale:

  • derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
  • immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
  • esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
  • derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata)
  • derivanti dal rischio di incendio di livello elevato o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al d.P.R. n.177 del 14 settembre 2011, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs 81/08

Si possono escludere interferenze nel caso di:

  • servizi di natura intellettuale  
  • mere forniture di materiali o attrezzature
  • lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al d.P.R. n.177 del 14 settembre 2011, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs 81/08 

Allegato XI del D. Lgs. 81/08

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera.
1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo.18
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree19 a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l’impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

CONTRATTO DI APPALTO O CONTRATTO D’OPERA SENZA INTERFERENZE 

 

In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, presso sedi dell’INFN: 

 Al momento della richiesta di offerta, fornire alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati a operare, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate 

DOCUMENTO GUIDA: Fascicolo (per visualizzare il Fascicolo effettuare il download)

 Congiuntamente all’offerta, o comunque prima dell’ordine, l’amministrazione acquisisce dall’impresa o dal lavoratore autonomo le informazioni previste dalla norma e presenti nel documento “Dichiarazione senza interferenze” della Direzione Affari e Finanze ai punti 12, 13 e 14 di seguito esplicitati:

12. (eventuale) che l’Impresa dispone di capitali, conoscenza, esperienza, capacità tecniche, macchine, attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti a garantire l’esecuzione del contratto con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;

13. (eventuale) che l’Impresa ha preso conoscenza e accettato le disposizioni contenute nel Fascicolo “Informazioni sui rischi esistenti – Misure di prevenzione e di emergenza” disponibile sul sito www………………….infn.it e che informerà dei contenuti del Fascicolo il proprio personale del cui operato si assume la totale responsabilità. Inoltre, ai sensi dell’art. 26comma 8 bis) del D.Lgs 81/08, l’Impresa indica quale preposto il Sig. ……………………. tel. …………………….;;

14. che l’Impresa ha tenuto conto, nella predisposizione della propria offerta, degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro,valutando i costi dei rischi specifici della propria attività e prende atto che l’INFN ha escluso rischi da interferenze;

ATTENZIONE: i punti 12 e 13 non sono eventuali ma OBBLIGATORI nel caso l’affidamento preveda la presenza di personale all’interno delle nostre sedi. 

 

CONTRATTO DI APPALTO O CONTRATTO D’OPERA CON INTERFERENZE 

 

Se le lavorazioni presentano rischi dovuti ad INTERFERENZE: 

 In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, presso sedi dell’INFN: 

1   Al momento della richiesta di offerta, fornire alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi: 

 2   acquisire da parte dell’Amministrazione la dichiarazione che prevede la presenza di interferenze previste dalla norma e presenti nel documento “Dichiarazione con interferenze” della Direzione Affari e Finanze ai punti 10, 11, 12, 13 e 14 di seguito esplicitati:

10) che l’Impresa ha preso conoscenza e accettato le disposizioni contenute nel Fascicolo “Informazioni sui rischi esistenti – Misure di prevenzione e di emergenza” disponibile sul sito e che informerà dei contenuti del Fascicolo il proprio personale del cui operato si assume la totale responsabilità;

11) che l’Impresa informerà l’INFN su eventuali rischi specifici della propria attività che potrebbero interferire con la normale attività lavorativa dell’INFN o che potrebbero risultare dannosi per la sicurezza del personale dell’Istituto. Inoltre, ai sensi dell’art. 26 comma 8 bis) del D.Lgs 81/08, l’Impresa indica quale preposto il Sig. ……………………. tel. …………………….;

12) che l’Impresa ha tenuto conto, nella predisposizione della propria offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;

13) che l’Impresa ha preso atto che per il presente appalto vi sono rischi da interferenze come evidenziati nel DUVRI elaborato dall’INFN e di averne tenuto conto nella propria offerta;

3   Se necessario, effettuare con l’impresa aggiudicataria un Sopralluogo

DOCUMENTO GUIDA: Sopralluogo 

 

DECRETO LEGISLATIVO

Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione

  Articolo 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione

    1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
    2. a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
      • 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
      • 2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
    1. b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
    1. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
    2. cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
    3. coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
    1. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all’articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell’individuazione dell’incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell’ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

    3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.

    3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.

    1. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
    1. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile(N), devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418(N) del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
    1. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
    1. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163(N), come da ultimo modificate dall’articolo 8, comma 1, della Legge 3 agosto 2007, n. 123(N), trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizione del presente decreto.
    1. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

    8-bis. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.