Presso le pubbliche amministrazioni, sono stati introdotti fin dal 1986/87, con i contratti collettivi di comparto disposizioni che prevedevano l'istituzione di Comitati Pari Opportunità che, in seno alle strutture interessate (Enti, Ministeri), avessero il compito di proporre azioni positive e misure adatte a creare effettive condizioni di parità. Nel parastato il contratto contenuto nel DPR n. 267/87, all'art. n. 33, stabilisce norme per la nomina delle componenti, il ruolo e la materia di intervento dei Comitati Pari Opportunità. Analoghe disposizioni, in seguito sono state impartite dall'art. 6 del DPR n. 43/90, e poi con la contrattualizzazione del rapporto di lavoro all'art. 9 del C.C.N.L. 93/97, all'art. n. 7 del C.C.N.L. 1998-2001.
Tali disposizioni vengono a delineare le linee di azione e di intervento del Comitato per le Pari Opportunità negli enti del comparto.
• Compito del Comitato Pari Opportunità è, tra gli altri, quello di approntare una relazione annuale sulla condizione femminile nell'ente, che tenga conto delle situazioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici, degli incarichi affidati, delle mansioni, della partecipazione ai corsi formativi.
• I Comitati Pari Opportunità devono, altresì, relazionare sul rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni/malattie professionali e su quanto possa influenzare negativamente la salute, con particolare attenzione alla salute riproduttiva.
• Compito del Comitato è, inoltre, quello di proporre misure atte a creare effettive condizioni di pari opportunità in genere, con particolare riguardo all'accesso e alle modalità di svolgimento dei corsi di formazione, alla flessibilità degli orari, all'affidamento degli incarichi, all'assegnazione delle mansioni e al riequilibrio delle posizioni funzionali.
Dall'analisi della normativa emerge il ruolo di staff che il CPO ha verso l'amministrazione: in questa ottica, la funzione del Comitato Pari Opportunità ha senso solo se svolta in fase preventiva rispetto alla stesura dei documenti ed alla negoziazione con le OO.SS. Circolare n. 12/93 della Presidenza del Consiglio
Tale circolare sviluppa i principi presenti nel D. Lgs. n. 29/93, in particolare negli artt. 7 e 61 ed indica, fra i compiti dei CPO, quello di formulare proposte ed assicurare una continua collaborazione alle amministrazioni.
Si profila con chiarezza, quindi, il concetto di Comitato Pari Opportunità come luogo di elaborazione di proposte, non già come sede di contrattazione o negoziazione, anche perchè sarebbe una duplicazione del ruolo sindacale e verrebbe a vanificare la funzione precisa assegnata dal legislatore ai Comitati.
Il Comitato per le pari opportunità nell'INFN fu istituito nel 1999.Nel 2011 il Comitato Unico di Garanzia sostituisce il CPO, ne eredita le funzioni, e ne amplia gli ambiti di intervento.