Ottobre 2016
La documentazione legislativa nazionale è raccolta sul portale INPS, insieme alla modulistica:
https://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5804
Per chiarimenti è consigliato chiamare il numero verde dell'INPS: 803164
LAVORATRICI E LAVORATORI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO
Le norme che disciplinano permessi e congedi a tutela della maternità e della paternità sono contenute nel Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, cosiddetto Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (di seguito denominato semplicemente T.U.)
https://web.infn.it/CUG/images/alfresco/NormativaPersonale/Maternita/2001-03-26_decreto_legislativo_n._151.pdf
Congedo di maternità e di paternità (Artt. 16-31 D.Lgs 151/2001)
E’ il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice madre o del lavoratore padre durante il periodo di gravidanza e puerperio. Fa parte dell’astensione obbligatoria anche il periodo tra la data presunta e quella effettiva del parto, sia che il parto avvenga prima o dopo la data presunta (art. 16 c. 1 lett. d): il congedo si prolunga di ulteriori giorni.
Il congedo di paternità (artt. 28 e seguenti del T.U) è il periodo di astensione dal lavoro del lavoratore padre nei casi di morte o grave infermità della madre, o nei casi in cui il figlio sia stato abbandonato dalla madre o affidato esclusivamente al padre.
Congedo parentale (art. 32 T.U., modif. dal D.Lgs. 80/2015).
E’ il periodo di astensione facoltativa dal lavoro usufruibile dai genitori successivamente al periodo di astensione obbligatoria. Nei primi dodici (12) anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro senza eccedere complessivamente il limite di 10 mesi:
la madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per una durata non superiore a 6 mesi;
il padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 qualora si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi; il padre lavoratore può richiederlo dalla nascita del figlio (cioè mentre la madre è in obbligatoria).
Hanno diritto al congedo parentale con le stesse modalità anche i genitori adottivi e affidatari.
Link alle Circolari e ai Documenti
INFN
Circolare INFN 8671 del 17 Aprile 2000
Legge 8 marzo 2000, n. 53, avente ad oggetto
"disposizioni per il sostegno della maternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il
coordinamento dei tempi delle città (https://web.infn.it/CUG/images/alfresco/NormativaPersonale/Maternita/2000-04-17_circolare_INFN_8671.pdf)
Circolare INFN 15182 del 18 Luglio 2000
Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale n. 43/2000 7 luglio 2000
(
https://web.infn.it/CUG/images/alfresco/NormativaPersonale/Maternita/2000
-
07
-
18_circolare_INFN_15182.pdf
)
Circolare 2015 sul Congedo P
arentale
, elevazione dei limiti temporali di fruibilità del congedo
parentale da 8 a 12 anni di vita del figlio
(
https://web.infn.it/CUG/i
mages/alfresco/NormativaPersonale/Maternita/2015
-
12
-
09_Congedo_Parentale.pdf
)
Ulteriori documenti INPS
Circolare INPS n.40 23/02/2016
-
Fruizione del congedo parentale ad ore dei lavoratori iscritti alla
Gestione Dipendenti Pubblici; ulteriori precisazi
oni vedi circolare INPS 81/2015
(
https://web.infn.it/CUG/images/alfresco/NormativaPersonale/Maternita/2016
-
02
-
23_Circolare_numero_40_
INPS.pdf
Circolare INPS n.69 28
-
04
-
2016
-
Modifica degli artt. 16 e 26 T.U. in materia di congedo di
maternità in caso di parto prematuro e sospensione del congedo in caso di ricovero del bambino
(
https://web.infn.it/CUG/images/alfresco/NormativaPersonale/Maternita/2016
-
04
-
28_Circolare_numero_69_INPS.pdf
)
P
ERSONALE SOGGETTO
A GESTIONE SEPARATA
,
ASSEGNISTI
e Art. 2222
La
legge
240 del 30/12/2010 art. 22
disciplina gli
Assegni di Ricerca (
AdiR
)
e
prevede dall’anno
2011 l’applicazione agli assegnisti delle disposizioni di cui al DM 12 luglio 2007 *
affinché
la
tutela della maternità avvenga nelle forme e con le modalità previste per il lavoro
dipendente.
Congedo parentale
L’assegnista può usufruire, a richiesta, di uno o più periodi frazionati di congedo parentale
(astensione facolt
ativa) fino ad un massimo di tre mesi entro l’anno di vita del figlio o figlia.
L’a
rt. 1, comma 788 della Legge 296/2006 prevede la corresponsione, in favore degli assegnisti, di
un’indennità a cura dell’INPS per congedo parentale, limitatamente ad un
periodo di tre mesi entro
il primo anno di vita del bambino.
Durante detto periodo sia l’attività di ricerca che il pagamento dell’assegno vengono sospesi.
Molte
università e enti di ricerca prolungano
, a costo zero,
l’attività lavorativa del periodo
corri
spondente al congedo.
Tale procedura è in fase di discussione a seguito di esplicita richiesta
del CUG.
Periodi di astensione per maternità
—
chi fa cosa
l’
assegnista apre
per conto suo la pratica all’INPS (si fa tutto on line
sul sito INPS
);
manda
copia della documentazione (INPS + certificato
, indicando la
data presunta
del
parto)
all’INFN;
l’INFN la mette in congedo obbligatorio (le invia una lettera);
alla nascita del bambino è onere della madre darne comunicazione all’INFN e, sempre on
line,
darne comunicazione all’ INPS;
dopo che l’assegnista ha ricevuto l’intera cifra dall’INPS, presenta all’INFN il prospetto dei
soldi ricevuti e poi l’INFN integra.
l
a base di calcolo per il conteggio INPS gestione separata è la rata dell’assegno.