IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 9, 33, 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 11, comma 1, lettera d), e 18, comma 1, lettere
a), d), e) ed f), della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernenti il
riordino e la razionalizzazione degli interventi diretti a promuovere
il settore della ricerca scientifica e tecnologica, nonche' gli
organismi operanti nel settore stesso, l'individuazione di una sede
di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale
della ricerca; la previsione di organismi, strumenti e procedure per
la valutazione dei risultati sulle attivita' di ricerca e
dell'impatto dell'innovazione tecnologica; il riordino degli organi
consultivi, assicurando una rappresentanza, oltre che alle componenti
universitarie e degli enti di ricerca, anche al mondo della
produzione e dei servizi; nonche' la programmazione e il
coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli obiettivi generali
della politica di ricerca;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che istituisce il Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 febbraio 1998;
Acquisito il parere della commissione di cui all'articolo 5 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 aprile 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari
regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Programmazione
1. Il Governo, nel documento di programmazione economica e
finanziaria (DPEF), determina gli indirizzi e le priorita'
strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e
tecnologica, definendo il quadro delle risorse finanziarie da
attivare e assicurando il coordinamento con le altre politiche
nazionali.
2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle risoluzioni
parlamentari di approvazione del DPEF, di direttive del Presidente
del Consiglio dei Ministri, dei piani e dei programmi di competenza
delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle
predette amministrazioni, e' predisposto, approvato e annualmente
aggiornato, ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, il
Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata triennale. Il
PNR, con riferimento alla dimensione europea e internazionale della
ricerca e tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle
realta' di ricerca regionali, definisce gli obiettivi generali e le
modalita' di attuazione degli interventi alla cui realizzazione
concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di previsione o
bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi comprese, con le
specificita' dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie
ed attivita' istituzionali, le universita' e gli enti di ricerca. Gli
obiettivi e gli interventi possono essere specificati per aree
tematiche, settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche
prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello Stato.
3. Specifici interventi di particolare rilevanza strategica,
indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli
obiettivi generali, sono finanziati anche a valere su di un apposito
Fondo integrativo speciale per la ricerca, di seguito denominato
Fondo speciale, da istituire nello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a partire
dal 1 gennaio 1999, con distinto provvedimento legislativo, che ne
determina le risorse finanziarie aggiuntive agli ordinari
stanziamenti per la ricerca e i relativi mezzi di copertura.
4. Le pubbliche amministrazioni, nell'adottare piani e programmi
che dispongono, anche parzialmente, in materia di ricerca, con
esclusione della ricerca libera nelle universita' e negli enti,
operano in coerenza con le finalita' del PNR, assicurando
l'attuazione e il monitoraggio delle azioni da esso previste per la
parte di loro competenza. I predetti piani e programmi sono
comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica (MURST) entro trenta giorni dalla data di adozione o di
approvazione.
5. I risultati delle attivita' di ricerca delle pubbliche
amministrazioni, ovvero di quella da esse finanziata, sono soggetti a
valutazione sulla base di criteri generali indicati dal comitato di
cui all'articolo 5, comma 1, nel rispetto della specificita' e delle
metodologie delle diverse aree disciplinari e tematiche.
6. In allegato alla relazione previsionale e programmatica di cui
all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono riportate le
spese per attivita' di ricerca a carico di ciascuna amministrazione
dello Stato, degli enti di ricerca da esse vigilati o finanziati e
delle universita', sostenute nell'ultimo esercizio finanziario e
indicate come previsione nel triennio, secondo criteri di
individuazione e di esposizione determinati con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2.
Competenze del CIPE
1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) esercita, ai sensi del presente decreto, le seguenti funzioni:
a) valuta, preliminarmente all'approvazione del DPEF da parte del
Consiglio dei Ministri, lo schema degli indirizzi di cui all'articolo
1, comma 1;
b) approva il PNR e gli aggiornamenti annuali, delibera in ordine
all'utilizzo del Fondo speciale e valuta periodicamente l'attuazione
del PNR;
c) approva apposite direttive per il coordinamento con il PNR dei
piani e programmi delle pubbliche amministrazioni, anche nel corso
della loro attuazione;
d) esamina, ai sensi della legge 27 febbraio 1967, n. 48, gli
stanziamenti per la ricerca delle amministrazioni pubbliche.
2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 e' coordinato dal
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
nell'ambito di un'apposita commissione per la ricerca, di seguito
denominata commissione, da istituirsi presso il CIPE ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n.
430. La commissione, nel lavoro istruttorio per gli atti di cui al
comma 1, opera sulla base di proposte preliminari del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con
l'apporto delle amministrazioni partecipanti.
3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica si avvale come supporto di una segreteria tecnica
istituita presso il MURST, nell'ambito della potesta' regolamentare
di organizzazione di detto ministero. La segreteria opera anche come
supporto della commissione e delle strutture ad essa collegate. Con
decreto ministeriale sono altresi' determinate le modalita' per
l'utilizzazione di personale comandato da altre amministrazioni, enti
e istituzioni, nonche' i limiti numerici per il ricorso a personale
qualificato con contratto a tempo determinato senza oneri aggiuntivi
per il bilancio dello Stato. Il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, ai fini delle attivita' di cui al
comma 2, puo' acquisire osservazioni e proposte del comitato di
esperti di cui all'articolo 3, dei consigli scientifici nazionali e
della assemblea di cui al successivo articolo 4. Al Ministro possono
inviare proposte anche universita', enti di ricerca, ricercatori
pubblici e privati, nonche' organismi di consulenza tecnico
scientifica afferenti alle amministrazioni pubbliche.
Art. 3.
Comitati di esperti per la politica della ricerca
1. Il Governo si avvale di un comitato di esperti per la politica
della ricerca (CEPR), istituito presso il MURST, composto
(( dal Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, che lo presiede, nonche' ))
da non piu' di 9 membri, nominati dal
Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, scelti tra personalita' di
alta qualificazione del mondo scientifico, tecnologico, culturale,
produttivo e delle parti sociali, assicurando l'apporto di competenze
diverse. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica sono determinate la durata del mandato e le
norme generali di funzionamento. I dipendenti pubblici possono essere
collocati in aspettativa per la durata del mandato.
2. Le indennita' spettanti ai membri del comitato sono determinate
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, a valere sullo stato di previsione del MURST.
3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica affida ai membri del comitato o al comitato nella sua
collegialita' compiti di consulenza e di studio concernenti la
politica e lo stato della ricerca, nazionale e internazionale.
4. Il CEPR, nell'esercizio delle sue funzioni, puo' corrispondere
con tutte le amministrazioni pubbliche al fine di ottenere notizie e
informazioni, nonche' puo' chiedere collaborazione per specifiche
attivita'. Le amministrazioni dello Stato possono a loro volta
avvalersi del CEPR per pareri su programmi e attivita' di ricerca di
propria competenza.
5. Il CEPR si avvale della segreteria di cui all'articolo 2, comma
3.
Art. 4
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 127 ))
Art. 5
Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca
1. E' istituito, presso il MURST, il comitato di indirizzo per la
valutazione della ricerca (CIVR), composto da non piu' di 7 membri,
anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza, scelti
in una pluralita' di ambiti metodologici e disciplinari. Il comitato,
sulla base di un programma annuale da esso approvato:
a) svolge attivita' per il sostegno alla qualita' e alla migliore
utilizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nazionale. A
tal fine promuove la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione
di metodologie, tecniche e pratiche di valutazione della ricerca;
b) determina i criteri generali per le attivita' di valutazione
svolte dagli enti di ricerca, dalle istituzioni scientifiche e di
ricerca e dell'ASI, verificandone l'applicazione; (3) ((5))
c) d'intesa con le pubbliche amministrazioni, progetta ed
effettua attivita' di valutazione esterna di enti di ricerca da esse
vigilati o finanziati, nonche' di progetti e programmi di ricerca da
esse coordinati o finanziati;
d) predispone rapporti periodici sulle attivita' svolte e una
relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che
trasmette al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, ai Ministri interessati e al CIPE;
e) determina criteri e modalita' per la costituzione, da parte di
enti di ricerca e dell'ASI, ove cio' sia previsto dalla normativa
vigente, di un apposito comitato incaricato della valutazione dei
risultati scientifici e tecnologici dell'attivita' complessiva
dell'ente e, ove ricorrano, degli istituti in cui si articola.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito
il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, sono nominati i componenti
del comitato e ne e' determinata la durata del mandato. I dipendenti
pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del
mandato. Il comitato elegge nel suo seno il presidente.
3. COMMA SOSTITUITO DALL'ATTUALE SECONDO PERIODO
DEL COMMA 1 DEL PRESENTE ARTICOLO.
4. Le indennita' spettanti ai membri del comitato sono determinate
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, a valere sullo stato di previsione del MURST.
5. COMMA SOSTITUITO DALL'ATTUALE SECONDO PERIODO
DEL COMMA 1 DEL PRESENTE ARTICOLO.
6. Le competenze di indirizzo e di promozione del comitato non
possono essere delegate ad altri soggetti. Il comitato si avvale
della segreteria tecnica di cui all'articolo 2, comma 3, del presente
decreto e puo' ricorrere, limitatamente a specifici adempimenti
strumentali, a societa' od enti prescelti ai sensi del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni ed
integrazioni, in materia di appalti di servizi.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 128 ha disposto (con l'art. 10, comma
1) che il comitato di valutazione valuta periodicamente i risultati
dei programmi e dei progetti di ricerca dell'Agenzia, anche in
relazione agli obiettivi definiti nel piano aerospaziale nazionale,
in accordo con i criteri di valutazione definiti, in deroga a quanto
previsto dal comma 1, lettera b) del presente articolo, dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il
Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).
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AGGIORNAMENTO (5) .
Il D.Lgs. 21 gennaio 2004, n. 38 ha disposto (con l'art. 10, comma
1) che il comitato di valutazione valuta periodicamente i risultati
dell'attivita' di ricerca dell'ente, anche in relazione agli
obiettivi definiti nel piano triennale e nei relativi aggiornamenti,
sulla base dei criteri di valutazione e dei parametri di qualita'
definiti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera b), del
presente articolo, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca previo parere del Comitato di indirizzo per la
valutazione della ricerca (CIVR).
Art. 6
Ambito di applicazione e norme sugli enti di ricerca
1. Fatto salvo quanto previsto da successivi decreti emanati in
conformita' ai criteri direttivi di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, o da specifiche
disposizioni di legge, ai sensi del presente decreto per enti di
ricerca si intendono gli enti e le istituzioni pubbliche nazionali di
ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive
modificazioni e integrazioni. Le norme del presente decreto, ove non
diversamente disposto, si applicano anche agli osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano, all'Istituto per la ricerca
scientifica e tecnologica sulla montagna, all'Agenzia spaziale
italiana (ASI) e all'Ente nazionale per le energie alternative (ENEA)
e alle altre istituzioni di ricerca di cui le pubbliche
amministrazioni finanziano il funzionamento ordinario. Sono fatte
salve, per quanto non altrimenti disposto dal presente decreto, le
competenze delle amministrazioni dello Stato nei confronti degli enti
di cui al presente comma.
2. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2009, N. 213)). I
presidenti degli enti di cui al presente comma possono restare in
carica per non piu' di due mandati. Il periodo svolto in qualita' di
commissario straordinario e' comunque computato come un mandato
presidenziale. I presidenti degli enti di cui al presente comma, in
carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui
permanenza nella stessa eccede i predetti limiti, possono terminare
il mandato in corso.
3. Nei casi per i quali la legislazione vigente prevede
l'approvazione da parte del CIPE di piani o programmi degli enti di
cui al comma 1, la relativa competenza e' trasferita alle
amministrazioni dello Stato di riferimento, vigilanti o
finanziatrici, fatte salve eventuali eccezioni determinate in sede di
regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5
dicembre 1997, n. 430. Per l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
e per il sistema statistico nazionale restano ferme le disposizioni
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196.
5. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettera r), del
decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997, e di cui
all'articolo 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica
19 settembre 1997, n. 318, i relativi obblighi di contribuzione sono
assolti nei limiti e con le modalita' previste dall'articolo 26,
terzo comma, della convenzione approvata con decreto del Presidente
della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7.
Competenze del MURST
1. A partire dal 1 gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di cui all'articolo 11
della legge 22 dicembre 1977, n. 951, all'ASI, di cui all'articolo
15, comma 1, lettera a), della legge 30 maggio 1988, n. 186, e
all'articolo 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233; all'Osservatorio
geofisico sperimentale (OGS), di cui all'articolo 16, comma 2, della
legge 30 novembre 1989, n. 399; agli enti finanziati dal MURST ai
sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, gia' concessi ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni,
sono determinati con unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad
apposito fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca
finanziati dal MURST, istituito nello stato di previsione del
medesimo Ministero. Al medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1
gennaio 1999, i contributi all'Istituto nazionale per la fisica della
materia (INFM), di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 506, nonche' altri contributi e
risorse finanziarie che saranno stabilite per legge in relazione alle
attivita' dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN),
dell'INFM e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble, del
Programma nazionale di ricerche in Antartide, dell'Istituto nazionale
per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo e'
determinato ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera d), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e
integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito annualmente tra gli enti
e le istituzioni finanziati dal MURST con decreti del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo
parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da
esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
richiesta. Nelle more del perfezionamento dei predetti decreti e al
fine di assicurare l'ordinata prosecuzione delle attivita', il MURST
e' autorizzato ad erogare acconti agli enti sulla base delle
previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonche' dei
contributi assegnati come competenza nel precedente anno.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo il Consiglio nazionale della scienza e tecnologia (CNST),
di cui all'articolo 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e'
soppresso. Sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati dal
predetto organo fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate le seguenti
modificazioni ed integrazioni:
a) nel comma 1 dell'articolo 2, la lettera b), e' sostituita dalle
seguenti " b) valorizza e sostiene, anche con adeguato supporto
finanziario, la ricerca libera nelle universita' e negli enti di
ricerca, nel rispetto delle autonomie previste dalla presente legge e
definite nei rispettivi ordinamenti, promuovendo opportune
integrazioni e sinergie tra la ricerca pubblica e quella del settore
privato, favorendone lo sviluppo nei settori di rilevanza strategica;
bbis) sovrintende al monitoraggio del PNR, con riferimento anche alla
verifica della coerenza tra esso e i piani e i programmi delle
amministrazioni dello Stato e degli enti da esse vigilati; riferisce
al CIPE sull'attuazione del PNR; redige ogni tre anni un rapporto
sullo stato di attuazione del medesimo e sullo stato della ricerca
nazionale; bter) approva i programmi pluriennali degli enti di
ricerca, con annesso finanziamento a carico dell'apposito Fondo
istituito nel proprio stato di previsione, verifica il rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno di personale, approva statuti
e regolamenti di enti strumentali o agenzie da esso vigilate,
esercita le funzioni di cui all'articolo 8 nei confronti degli enti
non strumentali, con esclusione di ogni altro atto di controllo o di
approvazione di determinazioni di enti o agenzie, i quali sono
comunque tenuti a comunicare al Ministero i bilanci";
b) nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, le parole "sentito
il CNST" sono soppresse;
c) nel comma 1 dell'articolo 2, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente " d) riferisce al Parlamento ogni anno in apposita audizione
sull'attuazione del PNR e sullo stato della ricerca nazionale";
d) nelle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 2 le parole
"sentito il CNST" sono soppresse;
e) nel comma 1 dell'articolo 2, la lettera g) e' sostituita dalla
seguente " g) coordina le funzioni relative all'Anagrafe nazionale
delle ricerche, istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ridefinendone con
apposito decreto ministeriale finalita' ed organizzazione, ed
esercita altresi', nell'ambito di attivita' di ricerca scientifica e
tecnologica, funzioni di supporto al monitoraggio e alla valutazione
della ricerca, nonche' di previsione tecnologica e di analisi di
impatto delle tecnologie";
f) il comma 3 dell'articolo 2 e' soppresso;
g) i commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono soppressi e nel comma 3
dell'articolo 3 le parole "sentito il CNST" sono soppresse;
h) nel comma 2 dell'articolo 8 le parole da "il quale" fino a
"richiesta" sono soppresse;
i) l'articolo 11 e' soppresso.
5. Nel comma 9, secondo periodo, dell'articolo 51 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, le parole da "previo parere" fino a "n. 59"
sono soppresse.
6. E' abrogata ogni altra vigente disposizione che determina
competenze del CNST.
7. E' abrogato l'articolo 64 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a partire dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2
della legge 9 maggio 1989, n. 168, come modificata dalla lettera e)
del comma 4.
8. Fino alla data di insediamento dei CSN e dell'AST, l'articolo 4,
comma 3, lettera a), non si applica nella parte in cui sono previste
loro osservazioni e proposte preliminarmente all'approvazione del
PNR. In sede di prima applicazione del presente decreto, in assenza
di approvazione del PNR, il Fondo speciale puo' essere ripartito, con
delibera del CIPE, per finanziare interventi di ricerca di
particolare rilevanza strategica.
9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio di presidenza e
la giunta amministrativa del CNR sono prorogati fino alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo di riordino del CNR stesso,
da emanarsi ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque non oltre il 31 dicembre
1998.
10. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica
sulla montagna, di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 7 agosto
1997, n. 266, e' inserito tra gli enti di ricerca a carattere non
strumentale ed e' disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo
8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e
integrazioni, alle quali si uniforma il decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica previsto
dal predetto articolo 5, comma 4, della legge n. 266.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 5 giugno 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Berlinguer, Ministro
dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica e gli affari regionali
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