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Decreto Legislativo 5 giugno 1998, n. 204

DECRETO LEGISLATIVO 5 giugno 1998, n. 204
Disposizioni  per   il  coordinamento,   la  programmazione   e  la
valutazione   della   politica   nazionale  relativa   alla   ricerca
scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera
d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
 Vigente al: 12-4-2012
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 9, 33, 76 e 87 della Costituzione;
  Visti gli articoli 11, comma 1,  lettera d), e 18, comma 1, lettere
a), d), e)  ed f), della legge  15 marzo 1997, n.  59, concernenti il
riordino e la razionalizzazione degli interventi diretti a promuovere
il  settore  della ricerca  scientifica  e  tecnologica, nonche'  gli
organismi operanti  nel settore stesso, l'individuazione  di una sede
di indirizzo  strategico e di coordinamento  della politica nazionale
della ricerca; la previsione di  organismi, strumenti e procedure per
la   valutazione  dei   risultati  sulle   attivita'  di   ricerca  e
dell'impatto dell'innovazione  tecnologica; il riordino  degli organi
consultivi, assicurando una rappresentanza, oltre che alle componenti
universitarie  e  degli  enti  di   ricerca,  anche  al  mondo  della
produzione   e  dei   servizi;   nonche'  la   programmazione  e   il
coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli obiettivi generali
della politica di ricerca;
  Vista la legge  9 maggio 1989, n. 168, che  istituisce il Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 27 febbraio 1998;
  Acquisito il parere  della commissione di cui  all'articolo 5 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 30 aprile 1998;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro dell'universita' e della  ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto  con il Ministro  per la  funzione pubblica e  gli affari
regionali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                            Programmazione
  1.  Il  Governo,  nel   documento  di  programmazione  economica  e
finanziaria   (DPEF),  determina   gli  indirizzi   e  le   priorita'
strategiche per gli  interventi a favore della  ricerca scientifica e
tecnologica,  definendo  il  quadro   delle  risorse  finanziarie  da
attivare  e  assicurando  il  coordinamento con  le  altre  politiche
nazionali.
  2. Sulla base degli indirizzi di  cui al comma 1, delle risoluzioni
parlamentari di  approvazione del  DPEF, di direttive  del Presidente
del Consiglio dei  Ministri, dei piani e dei  programmi di competenza
delle amministrazioni  dello Stato, di osservazioni  e proposte delle
predette  amministrazioni, e'  predisposto,  approvato e  annualmente
aggiornato,  ai  sensi  dell'articolo  2  del  presente  decreto,  il
Programma nazionale  per la  ricerca (PNR),  di durata  triennale. Il
PNR, con  riferimento alla dimensione europea  e internazionale della
ricerca  e tenendo  conto delle  iniziative, dei  contributi e  delle
realta' di ricerca  regionali, definisce gli obiettivi  generali e le
modalita'  di  attuazione  degli interventi  alla  cui  realizzazione
concorrono, con  risorse disponibili sui  loro stati di  previsione o
bilanci,  le   pubbliche  amministrazioni,   ivi  comprese,   con  le
specificita' dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie
ed attivita' istituzionali, le universita' e gli enti di ricerca. Gli
obiettivi  e  gli  interventi  possono essere  specificati  per  aree
tematiche,  settori,  progetti,  agenzie,   enti  di  ricerca,  anche
prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello Stato.
  3.  Specifici  interventi   di  particolare  rilevanza  strategica,
indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli
obiettivi generali, sono finanziati anche  a valere su di un apposito
Fondo  integrativo speciale  per  la ricerca,  di seguito  denominato
Fondo speciale, da istituire nello  stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e  della programmazione economica, a partire
dal 1  gennaio 1999, con  distinto provvedimento legislativo,  che ne
determina   le   risorse   finanziarie   aggiuntive   agli   ordinari
stanziamenti per la ricerca e i relativi mezzi di copertura.
  4. Le  pubbliche amministrazioni,  nell'adottare piani  e programmi
che  dispongono,  anche  parzialmente,  in materia  di  ricerca,  con
esclusione  della  ricerca libera  nelle  universita'  e negli  enti,
operano   in  coerenza   con  le   finalita'  del   PNR,  assicurando
l'attuazione e il  monitoraggio delle azioni da esso  previste per la
parte  di  loro  competenza.  I   predetti  piani  e  programmi  sono
comunicati al Ministero dell'universita'  e della ricerca scientifica
e tecnologica (MURST) entro trenta giorni dalla data di adozione o di
approvazione.
  5.  I   risultati  delle  attivita'  di   ricerca  delle  pubbliche
amministrazioni, ovvero di quella da esse finanziata, sono soggetti a
valutazione sulla base  di criteri generali indicati  dal comitato di
cui all'articolo 5, comma 1,  nel rispetto della specificita' e delle
metodologie delle diverse aree disciplinari e tematiche.
  6. In allegato  alla relazione previsionale e  programmatica di cui
all'articolo 15 della legge 5 agosto  1978, n. 468, sono riportate le
spese per attivita'  di ricerca a carico  di ciascuna amministrazione
dello Stato,  degli enti di ricerca  da esse vigilati o  finanziati e
delle  universita',  sostenute  nell'ultimo esercizio  finanziario  e
indicate   come  previsione   nel   triennio,   secondo  criteri   di
individuazione e di esposizione  determinati con decreto del Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di
concerto  con   il  Ministro  del   tesoro,  del  bilancio   e  della
programmazione economica.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al solo fine di facilitare    la  lettura    delle
          disposizioni    di  legge    modificate  o  alle   quali e'
          operato   il   rinvio. Restano   invariati   il valore    e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
                               Art. 2.
                         Competenze del CIPE
  1. Il  Comitato interministeriale  per la  programmazione economica
(CIPE) esercita, ai sensi del presente decreto, le seguenti funzioni:
  a) valuta,  preliminarmente all'approvazione del DPEF  da parte del
Consiglio dei Ministri, lo schema degli indirizzi di cui all'articolo
1, comma 1;
  b) approva il  PNR e gli aggiornamenti annuali,  delibera in ordine
all'utilizzo del Fondo speciale  e valuta periodicamente l'attuazione
del PNR;
  c) approva apposite  direttive per il coordinamento con  il PNR dei
piani e  programmi delle  pubbliche amministrazioni, anche  nel corso
della loro attuazione;
  d)  esamina, ai  sensi della  legge 27  febbraio 1967,  n. 48,  gli
stanziamenti per la ricerca delle amministrazioni pubbliche.
  2. L'esercizio delle  funzioni di cui al comma 1  e' coordinato dal
Ministro dell'universita'  e della ricerca scientifica  e tecnologica
nell'ambito  di un'apposita  commissione per  la ricerca,  di seguito
denominata  commissione,  da  istituirsi  presso  il  CIPE  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n.
430. La  commissione, nel lavoro istruttorio  per gli atti di  cui al
comma  1,  opera sulla  base  di  proposte preliminari  del  Ministro
dell'universita'  e della  ricerca  scientifica e  tecnologica e  con
l'apporto delle amministrazioni partecipanti.
  3.  Il  Ministro dell'universita'  e  della  ricerca scientifica  e
tecnologica  si  avvale  come  supporto  di  una  segreteria  tecnica
istituita presso  il MURST, nell'ambito della  potesta' regolamentare
di organizzazione di detto ministero.  La segreteria opera anche come
supporto della commissione  e delle strutture ad  essa collegate. Con
decreto  ministeriale  sono  altresi' determinate  le  modalita'  per
l'utilizzazione di personale comandato da altre amministrazioni, enti
e istituzioni, nonche'  i limiti numerici per il  ricorso a personale
qualificato con contratto a  tempo determinato senza oneri aggiuntivi
per il  bilancio dello  Stato. Il  Ministro dell'universita'  e della
ricerca scientifica e tecnologica, ai  fini delle attivita' di cui al
comma  2, puo'  acquisire  osservazioni e  proposte  del comitato  di
esperti di cui  all'articolo 3, dei consigli  scientifici nazionali e
della assemblea di cui al  successivo articolo 4. Al Ministro possono
inviare  proposte anche  universita',  enti  di ricerca,  ricercatori
pubblici  e   privati,  nonche'   organismi  di   consulenza  tecnico
scientifica afferenti alle amministrazioni pubbliche.
                               Art. 3.
          Comitati di esperti per la politica della ricerca

  1.  Il  Governo si avvale di un comitato di esperti per la politica
della  ricerca  (CEPR),  istituito  presso  il MURST, composto 
(( dal Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica 
e tecnologica, che lo presiede, nonche' )) 
da non piu' di 9 membri, nominati dal
Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'universita' e
della  ricerca  scientifica e tecnologica, scelti tra personalita' di
alta  qualificazione  del  mondo scientifico, tecnologico, culturale,
produttivo e delle parti sociali, assicurando l'apporto di competenze
diverse.  Con  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica sono determinate la durata del mandato e le
norme generali di funzionamento. I dipendenti pubblici possono essere
collocati in aspettativa per la durata del mandato.
  2.  Le indennita' spettanti ai membri del comitato sono determinate
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, a valere sullo stato di previsione del MURST.
  3.  Il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
tecnologica  affida  ai  membri  del comitato o al comitato nella sua
collegialita'  compiti  di  consulenza  e  di  studio  concernenti la
politica e lo stato della ricerca, nazionale e internazionale.
  4.  Il  CEPR, nell'esercizio delle sue funzioni, puo' corrispondere
con  tutte le amministrazioni pubbliche al fine di ottenere notizie e
informazioni,  nonche'  puo'  chiedere  collaborazione per specifiche
attivita'.  Le  amministrazioni  dello  Stato  possono  a  loro volta
avvalersi  del CEPR per pareri su programmi e attivita' di ricerca di
propria competenza.
  5.  Il CEPR si avvale della segreteria di cui all'articolo 2, comma
3.
                               Art. 4
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 127 ))
                               Art. 5
       Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca

  1.  E'  istituito, presso il MURST, il comitato di indirizzo per la
valutazione  della  ricerca (CIVR), composto da non piu' di 7 membri,
anche  stranieri,  di comprovata qualificazione ed esperienza, scelti
in una pluralita' di ambiti metodologici e disciplinari. Il comitato,
sulla base di un programma annuale da esso approvato:
    a) svolge attivita' per il sostegno alla qualita' e alla migliore
utilizzazione  della  ricerca  scientifica e tecnologica nazionale. A
tal  fine promuove la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione
di metodologie, tecniche e pratiche di valutazione della ricerca;
    b)  determina  i criteri generali per le attivita' di valutazione
svolte  dagli  enti  di  ricerca, dalle istituzioni scientifiche e di
ricerca e dell'ASI, verificandone l'applicazione; (3) ((5))
    c)   d'intesa  con  le  pubbliche  amministrazioni,  progetta  ed
effettua  attivita' di valutazione esterna di enti di ricerca da esse
vigilati  o finanziati, nonche' di progetti e programmi di ricerca da
esse coordinati o finanziati;
    d)  predispone  rapporti  periodici  sulle attivita' svolte e una
relazione  annuale  in  materia  di  valutazione  della  ricerca, che
trasmette al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, ai Ministri interessati e al CIPE;
    e) determina criteri e modalita' per la costituzione, da parte di
enti  di  ricerca  e  dell'ASI, ove cio' sia previsto dalla normativa
vigente,  di  un  apposito  comitato incaricato della valutazione dei
risultati   scientifici   e  tecnologici  dell'attivita'  complessiva
dell'ente e, ove ricorrano, degli istituti in cui si articola.
  2.  Con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito
il  Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, sono nominati i componenti
del  comitato e ne e' determinata la durata del mandato. I dipendenti
pubblici  possono  essere  collocati in aspettativa per la durata del
mandato. Il comitato elegge nel suo seno il presidente.
  3.  COMMA  SOSTITUITO  DALL'ATTUALE SECONDO PERIODO 
DEL COMMA 1 DEL PRESENTE ARTICOLO.
  4.  Le indennita' spettanti ai membri del comitato sono determinate
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, a valere sullo stato di previsione del MURST.
  5.  COMMA  SOSTITUITO  DALL'ATTUALE SECONDO PERIODO 
DEL COMMA 1 DEL PRESENTE ARTICOLO.
  6.  Le  competenze  di  indirizzo  e di promozione del comitato non
possono  essere  delegate  ad  altri  soggetti. Il comitato si avvale
della segreteria tecnica di cui all'articolo 2, comma 3, del presente
decreto  e  puo'  ricorrere,  limitatamente  a  specifici adempimenti
strumentali,  a  societa'  od  enti  prescelti  ai  sensi del decreto
legislativo  17  marzo  1995,  n.  157  e successive modificazioni ed
integrazioni, in materia di appalti di servizi.
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il  D.Lgs.  4 giugno 2003, n. 128 ha disposto (con l'art. 10, comma
1)  che  il comitato di valutazione valuta periodicamente i risultati
dei  programmi  e  dei  progetti  di  ricerca  dell'Agenzia, anche in
relazione  agli  obiettivi definiti nel piano aerospaziale nazionale,
in  accordo con i criteri di valutazione definiti, in deroga a quanto
previsto  dal comma 1, lettera b) del presente articolo, dal Ministro
dell'istruzione,   dell'universita'   e  della  ricerca,  sentito  il
Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).
---------------
AGGIORNAMENTO (5) .
  Il  D.Lgs. 21 gennaio 2004, n. 38 ha disposto (con l'art. 10, comma
1)  che  il comitato di valutazione valuta periodicamente i risultati
dell'attivita'   di   ricerca  dell'ente,  anche  in  relazione  agli
obiettivi  definiti nel piano triennale e nei relativi aggiornamenti,
sulla  base  dei  criteri  di valutazione e dei parametri di qualita'
definiti,  in  deroga  a quanto previsto dal comma 1, lettera b), del
presente  articolo,  dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  previo  parere  del  Comitato  di  indirizzo  per  la
valutazione della ricerca (CIVR).
                               Art. 6
        Ambito di applicazione e norme sugli enti di ricerca

  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto da successivi decreti emanati in
conformita'  ai  criteri  direttivi  di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera  b),  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59, o da specifiche
disposizioni  di  legge,  ai  sensi  del presente decreto per enti di
ricerca si intendono gli enti e le istituzioni pubbliche nazionali di
ricerca  di  cui  all'articolo  8  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  30  dicembre  1993,  n.  593,  e successive
modificazioni  e integrazioni. Le norme del presente decreto, ove non
diversamente   disposto,   si   applicano   anche   agli  osservatori
astronomici,  astrofisici  e  vesuviano,  all'Istituto per la ricerca
scientifica   e  tecnologica  sulla  montagna,  all'Agenzia  spaziale
italiana (ASI) e all'Ente nazionale per le energie alternative (ENEA)
e   alle   altre   istituzioni   di   ricerca  di  cui  le  pubbliche
amministrazioni  finanziano  il  funzionamento  ordinario. Sono fatte
salve,  per  quanto  non altrimenti disposto dal presente decreto, le
competenze delle amministrazioni dello Stato nei confronti degli enti
di cui al presente comma.
  2.  ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2009, N. 213)). I
presidenti  degli  enti  di  cui al presente comma possono restare in
carica  per non piu' di due mandati. Il periodo svolto in qualita' di
commissario  straordinario  e'  comunque  computato  come  un mandato
presidenziale.  I  presidenti degli enti di cui al presente comma, in
carica  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto, la cui
permanenza  nella  stessa eccede i predetti limiti, possono terminare
il mandato in corso.
  3.   Nei   casi   per  i  quali  la  legislazione  vigente  prevede
l'approvazione  da  parte del CIPE di piani o programmi degli enti di
cui   al   comma   1,  la  relativa  competenza  e'  trasferita  alle
amministrazioni    dello    Stato   di   riferimento,   vigilanti   o
finanziatrici, fatte salve eventuali eccezioni determinate in sede di
regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5
dicembre 1997, n. 430. Per l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
e  per  il sistema statistico nazionale restano ferme le disposizioni
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196.
  5. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettera r), del
decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  283  del  4  dicembre  1997, e di cui
all'articolo 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica
19  settembre 1997, n. 318, i relativi obblighi di contribuzione sono
assolti  nei  limiti  e  con  le modalita' previste dall'articolo 26,
terzo  comma,  della convenzione approvata con decreto del Presidente
della  Repubblica 13 agosto 1984, n. 523. Il Ministro del tesoro, del
bilancio   e   della  programmazione  economica,  e'  autorizzato  ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 7.
                        Competenze del MURST
  1.  A  partire  dal 1 gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al
Consiglio  nazionale  delle  ricerche  (CNR),  di cui all'articolo 11
della  legge  22  dicembre 1977, n. 951, all'ASI, di cui all'articolo
15,  comma  1,  lettera  a),  della  legge  30 maggio 1988, n. 186, e
all'articolo  5  della legge 31 maggio 1995, n. 233; all'Osservatorio
geofisico  sperimentale (OGS), di cui all'articolo 16, comma 2, della
legge  30  novembre  1989,  n. 399; agli enti finanziati dal MURST ai
sensi  dell'articolo  1,  comma  43, della legge 28 dicembre 1995, n.
549,  gia'  concessi  ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera
d),  della  legge  5  agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni,
sono  determinati con unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad
apposito  fondo  ordinario  per  gli enti e le istituzioni di ricerca
finanziati  dal  MURST,  istituito  nello  stato  di  previsione  del
medesimo  Ministero.  Al  medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1
gennaio 1999, i contributi all'Istituto nazionale per la fisica della
materia  (INFM),  di  cui  all'articolo  11,  comma  1,  del  decreto
legislativo  30  giugno  1994,  n.  506,  nonche'  altri contributi e
risorse finanziarie che saranno stabilite per legge in relazione alle
attivita'   dell'Istituto   nazionale   di  fisica  nucleare  (INFN),
dell'INFM  e  relativi  laboratori  di  Trieste  e  di  Grenoble, del
Programma nazionale di ricerche in Antartide, dell'Istituto nazionale
per  la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo e'
determinato ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera d), della
legge   5   agosto   1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni.   Il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  e'  autorizzato  ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito annualmente tra gli enti
e  le  istituzioni  finanziati  dal  MURST  con  decreti del Ministro
dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica  e  tecnologica,
comprensivi  di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo
parere  delle  commissioni  parlamentari  competenti  per materia, da
esprimersi  entro  il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla
richiesta.  Nelle  more del perfezionamento dei predetti decreti e al
fine  di assicurare l'ordinata prosecuzione delle attivita', il MURST
e'  autorizzato  ad  erogare  acconti  agli  enti  sulla  base  delle
previsioni  contenute  negli schemi dei medesimi decreti, nonche' dei
contributi assegnati come competenza nel precedente anno.
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo il Consiglio nazionale della scienza e tecnologia (CNST),
di  cui  all'articolo  11  della  legge  9  maggio  1989,  n. 168, e'
soppresso.  Sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati dal
predetto  organo  fino  alla  data  di entrata in vigore del presente
decreto.
  4.  Alla  legge  9  maggio 1989, n. 168, sono apportate le seguenti
modificazioni ed integrazioni:
  a)  nel comma 1 dell'articolo 2, la lettera b), e' sostituita dalle
seguenti  "  b)  valorizza  e  sostiene,  anche con adeguato supporto
finanziario,  la  ricerca  libera  nelle  universita' e negli enti di
ricerca, nel rispetto delle autonomie previste dalla presente legge e
definite    nei   rispettivi   ordinamenti,   promuovendo   opportune
integrazioni  e sinergie tra la ricerca pubblica e quella del settore
privato, favorendone lo sviluppo nei settori di rilevanza strategica;
bbis) sovrintende al monitoraggio del PNR, con riferimento anche alla
verifica  della  coerenza  tra  esso  e  i  piani e i programmi delle
amministrazioni  dello Stato e degli enti da esse vigilati; riferisce
al  CIPE  sull'attuazione  del  PNR; redige ogni tre anni un rapporto
sullo  stato  di  attuazione del medesimo e sullo stato della ricerca
nazionale;  bter)  approva  i  programmi  pluriennali  degli  enti di
ricerca,  con  annesso  finanziamento  a  carico  dell'apposito Fondo
istituito nel proprio stato di previsione, verifica il rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno di personale, approva statuti
e  regolamenti  di  enti  strumentali  o  agenzie  da  esso vigilate,
esercita  le  funzioni di cui all'articolo 8 nei confronti degli enti
non  strumentali, con esclusione di ogni altro atto di controllo o di
approvazione  di  determinazioni  di  enti  o  agenzie,  i quali sono
comunque tenuti a comunicare al Ministero i bilanci";
  b) nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, le parole "sentito
il CNST" sono soppresse;
  c)  nel  comma 1 dell'articolo 2, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente " d) riferisce al Parlamento ogni anno in apposita audizione
sull'attuazione del PNR e sullo stato della ricerca nazionale";
  d)  nelle  lettere  e)  ed f) del comma 1 dell'articolo 2 le parole
"sentito il CNST" sono soppresse;
  e)  nel  comma 1 dell'articolo 2, la lettera g) e' sostituita dalla
seguente  "  g)  coordina le funzioni relative all'Anagrafe nazionale
delle  ricerche,  istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ridefinendone con
apposito   decreto   ministeriale  finalita'  ed  organizzazione,  ed
esercita  altresi', nell'ambito di attivita' di ricerca scientifica e
tecnologica,  funzioni di supporto al monitoraggio e alla valutazione
della  ricerca,  nonche'  di  previsione  tecnologica e di analisi di
impatto delle tecnologie";
    f) il comma 3 dell'articolo 2 e' soppresso;
  g)  i  commi  1  e  2  dell'articolo 3 sono soppressi e nel comma 3
dell'articolo 3 le parole "sentito il CNST" sono soppresse;
  h)  nel  comma  2  dell'articolo  8  le parole da "il quale" fino a
"richiesta" sono soppresse;
    i) l'articolo 11 e' soppresso.
  5.  Nel  comma  9, secondo periodo, dell'articolo 51 della legge 27
dicembre  1997,  n.  449, le parole da "previo parere" fino a "n. 59"
sono soppresse.
  6.  E'  abrogata  ogni  altra  vigente  disposizione  che determina
competenze del CNST.
  7.  E'  abrogato  l'articolo  64  del  decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a partire dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2
della  legge  9 maggio 1989, n. 168, come modificata dalla lettera e)
del comma 4.
  8. Fino alla data di insediamento dei CSN e dell'AST, l'articolo 4,
comma  3, lettera a), non si applica nella parte in cui sono previste
loro  osservazioni  e  proposte  preliminarmente all'approvazione del
PNR.  In  sede di prima applicazione del presente decreto, in assenza
di approvazione del PNR, il Fondo speciale puo' essere ripartito, con
delibera   del   CIPE,   per  finanziare  interventi  di  ricerca  di
particolare rilevanza strategica.
  9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio di presidenza e
la  giunta  amministrativa  del  CNR sono prorogati fino alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo di riordino del CNR stesso,
da  emanarsi ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque non oltre il 31 dicembre
1998.
  10.  L'Istituto  nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica
sulla  montagna, di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 7 agosto
1997,  n.  266,  e'  inserito tra gli enti di ricerca a carattere non
strumentale ed e' disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo
8  della  legge  9  maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e
integrazioni,   alle  quali  si  uniforma  il  decreto  del  Ministro
dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica previsto
dal predetto articolo 5, comma 4, della legge n. 266.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 5 giugno 1998
                              SCALFARO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Berlinguer,                Ministro
                                  dell'universita'  e  della  ricerca
                                  scientifica e tecnologica
                                  Bassanini, Ministro per la funzione
                                  pubblica e gli affari regionali
 Visto, il Guardasigilli: Flick